di Stefania Carofalo

 E’ in tempo di pace che si stipulano accordi e dinamiche da rispettare nei conflitti armati per conservare il patrimonio storico e culturale da possibili danneggiamenti e saccheggi.

Non farò la storia della legislazione in merito ma solo evidenziarne l’importanza perché recentemente abbiamo visto in TV l’accanimento contro simboli religiosi e culturali.

Ebbene, esiste un accordo tale per cui le Parti sono tenute a indicare quali monumenti non possono essere distrutti dal nemico.

L’esigenza di redigere un “documento” ufficiale nasce dalla necessità di tutelare i beni artistici e identificativi di un popolo in quanto, in tempo di guerra, i beni mobili erano trafugati dal nemico e quelli immobili e identificativi per le genti, erano irrimediabilmente distrutti perché con essi si cercava di annullare l’identità e la memoria storica.

Facciamo un po’ di chiarezza. Durante i conflitti armati i monumenti da tutelare dovevano essere protetti tramite blindature o sacchi di sabbia, i beni mobili protetti e custoditi in un luogo sicuro e l’elenco dei beni mobili e immobili era fornito dalla Soprintendenza.

Le uniche foto di immobili leccesi che ricordo di aver visto con la protezione da eventuali danni bellici, sono la Basilica di Santa Croce, in cui vediamo una blindatura in muratura della facciata, e la Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo con una protezione analoga.

Le blindature erano costitute da murature in mattoni da anteporre alle facciate dei monumenti da proteggere lasciando una intercapedine tra le strutture murarie.

Chiesa barocca blindata
Chiesa di Santa Croce a Lecce (foto Soprintendenza)

Le due fotografie risalgono al 1941 circa.

La nazione si trova in tempo di pace, anche se col sentore di aria di guerra, e gli Stati, facendo riferimento alle Convenzioni e Patti per la tutela dei beni artistici, erano dell’avviso di mettere in sicurezza i beni storici e monumentali.

Chiesa blindata con parete muraria e pali in legno
Chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo a Lecce (protezione della facciata foto postata sui social)

Il regio decreto 5 marzo 1934 ,”Regolamento per la protezione antiaerea del territorio nazionale e della popolazione civile” firmato da Benito Mussolini, stabiliva i provvedimenti da adottare per la tutela dei beni.

Tale decreto prende fondamento dalla Convenzione dell’Aja che prevedeva  la tutela degli edifici destinati ai culti del 1899, e al suo aggiornamento del 1907 che estendeva la tutela anche ai monumenti storici.

Foto antica in bianco e nero gremita di uomini politici
Convenzione dell’Aia del 1899.(foto da internet Wikipedia)

Successivamente, nel 1935 Patto di Roerich obbligava le nazioni a rispettare musei, università, cattedrali e biblioteche proprio come accedeva per gli ospedali.

Durante la guerra, infatti, la bandiera della Croce Rossa  doveva essere posta a sventolare sugli ospedali, per indicare ai nemici che era un luogo che godeva di immunità mentre le istituzioni culturali e i luoghi di importanza culturale e scientifica avrebbero esposto la bandiera della pace costituita da:

“tre sfere rosso-magenta inscritte in un cerchio rosso-magenta su sfondo bianco” per proteggerli dalla devastazione della guerra. (art. 3 Patto di Roerich)

simbolo circonferenza rossa campito di bianco e con tre cerchi rossi
Bandiera della Pace 1935

Sicuramente questa bandiera era esposta sia sulla basilica di S. Croce che sulla chiesa dei Santi Niccolò e Cataldo, anche se non individuabili in foto.

I principi su cui si fonda la tutela dei beni culturali in caso di conflitto armato, sono stabiliti nelle Convenzioni dell’Aia del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 14 aprile 1935;  ancora la Convenzione dell’Aia del 1954, poi l’elenco dei Beni protetti dall’UNESCO.

Ma è con la Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 che si dà maggior risalto alla tutela dei Beni culturali, tanto che il preambolo recita:

“i gravi danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, sono un danno al patrimonio culturale dell’umanità intera, essendo un dato di fatto che ogni popolo apporta il suo contributo alla cultura mondiale”.

Sui Beni Culturali il contrassegno da apporre è uno scudo blu

Simbolo scudo blu
Scudo blu

Art. 16 Contrassegno della Convenzione (1954)

1. Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntato in basso, inquartato in croce di S. Andrea, d’azzurro e di bianco (uno scudo composto di un quadrato turchino con un angolo iscritto nella punta dello scudo, sormontato da un triangolo azzurro, i due determinanti un triangolo bianco a ciascun lato).

2. Il contrassegno è adoperato semplice o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), per i beni culturali immobili sotto protezione speciale.

Questi ultimi è necessario  iscriverli nel “Registro internazionale dei beni sotto protezione speciale” registro tenuto dal Direttore Generale dell’UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

La Convenzione UNESCO del 1972 sulla “Tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale” amplia la convenzione del 1954 attribuendo il valore universale ai beni culturali.

Tale accordo istituiva un Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio mondiale in cui gli Stati si impegnavano a fornire l’identità dei beni culturali e naturali e il loro stato di conservazione in due appositi elenchi: World Heritage List e List of World Heritage in Danger.

Simbolo Unesco

Articolo già pubblicato su ilpensieromediterraneo